• Politiche giovanili a modo loro: una convenzione inutile e costosa.

    Le politiche giovanili anzichè essere un punto programmatico da ampliare con una grande fase di ascolto e partecipazione delle associazioni locali, del Forum della gioventù ebolitano e dei tanti ragazzi sono diventate un momento di spesa inutile per l’Ente. L’ammontare è di circa 30.000€ per tre anni (spesa di 10.000€ annui ma per il 2015 stiamo parlando di soli tre mesi).

    Passa quasi in secondo piano il possibile conflitto di interessi visto che il capogruppo di “Insieme per Eboli” Busillo è delegato regionale di Amesci al Forum della Gioventù, rispetto le plurime violazioni normative che sono state effettuate per sottoscrivere questa convenzione.

    Gli uffici comunali potevano occuparsi, con qualità ed esperienza, di fornire ai giovani ” conoscenze e strumenti di  progettazione sociale, stimolare approfondimenti su tematiche di interesse giovanile ecc….” anzichè non essere presi in considerazione da questa amministrazione.

    Questa delibera di giunta va revocata ad horas e il progetto fatto passare per il consiglio comunale, che è l’unico competente in questo caso.

    Le violazioni sono plurime e il parere contabile del Dirigente Marmora la dice lunga sulla procedura adottata, rappresentando il tutto l’ennesimo pasticcio amministrativo:

    –          la lettera a) del comma 6 ex art.183  del Testo Unico degli Enti locali che  vieta apertamente obbligazioni per servizi non fondamentali: “Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo”;

    –          l’art.191 comma 1 dello stesso Testo unico, a causa della mancanza di regolare attestazione della copertura finanziaria : “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5”);
    conseguenza della violazione dell’art. 191 comma 1, sarebbe la creazione di un debito fuori bilancio per “acquisizione di beni o servizi senza preventivo impegno di spesa e attestazione di disponibilità finanziaria”, come previsto dall’articolo 194  comma 1 lettera e) TUEL, poiché l’amministrazione comunale si avvale di un servizio che è quello della progettazione e supervisione per le politiche giovanili;

    –          l’art. 42 TUEL, comma 2 lettera i) – e), prevede che sia il consiglio comunale, e non la giunta comunale, a essere competente per “ i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

    Senza dimenticare l’art. 48 dello Statuto comunale, che richiama quali principi dell’azione amministrativa: imparzialità, buon andamento e legalità e il parere dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 19 dicembre 2014 nel quale si dice che “se la fornitura di un servizio da parte del comune trova un corrispettivo, pre determinato, lo stesso si configura come una violazione del principio dell’affidamento tramite procedura di gara.”

    Insomma tutti elementi per presentare un’interrogazione comunale urgente e chiedere la revoca in autotutela.