• Gara parcheggi al centro: illegittimità rilevanti e incompatibilità perduranti.

    Il dilettantismo dilaga incontrastato al Comune di Eboli e rischia di pesare come un macigno per gli ebolitani.
     
    Se poi si aggiunge una mancanza di comunicazione, mescolata ad evidenti “distrazioni” anche da parte di qualche Dirigente di Settore, allora c’è da preoccuparsi vivamente.
    Stiamo parlando della gara per la gestione dei parcheggi in centro città.
    Siamo tutti consapevoli che è stata bypassata la Centrale Unica di Committenza, se pur l’importo della concessione sia pari a 4.600.000 euro. Non vi è dato sapere il perchè di questa scelta, oggetto anche di nostra richiesta di parere al Segretario comunale (che ha evidenziato l’autonomia della scelta fatta) oltre che interrogazione urgente.
     
    A questo va aggiunta la lettera indirizzata a tutta l’assise consiliare da parte di una ditta che non ha partecipato alla gara, evidenziando plurime anomalie.
     
    Ma la cosa che lascia esterrefatti è che la totale incompatibilità tra Dirigente del Settore Patrimonio, Responsabile del Procedimento e Presidente di Commissione di gara. Tutti questi ruoli sono stati ricoperti, come peraltro già avvenuto nella gara per i parcheggi lungo la fascia costiera 2017/2018, dall’Ing. Lucia Rossi.
    Sbagliare è umano, perseverare in danno dei cittadini non lo consentiremo.
    Il nuovo codice degli appalti ha introdotto, con il comma 4 dell’art. 77, il divieto di svolgere contestualmente i ruoli sopra descritti, introducendo una incompatibilità che è stata avallata anche dalla giurisprudenza costante.
    Meritano attenzione, ai fini di una informazione libera da parte di chi legge, evidenziare alcune recentissime sentenze che hanno definito quali sono i punti focali da seguire e non dover infrangere per evitare l’annullamento della gara.
    Innanzitutto “quello dell’imparzialità, per evitare indebiti favoritismi da parte di
     
    chi conosce approfonditamente le regole del gioco avendo contribuito alla loro gestazione, nascita e formalizzazione”.
    Vi è poi quello “dell’oggettività, ad evitare che lo stesso autore di quelle regole dia ad esse significati impliciti, presupposti, indiretti o, comunque, effetti semantici che risentano di convinzioni o concezioni preconcette che hanno indirizzato la formulazione delle regole stesse” (T.A.R. Lecce, sez. II, sent. 27 giugno 2016, n. 1040).
    Nel nostro caso il responsabile unico del procedimento non era un mero suggeritore/proponente, ma proprio il soggetto che aveva il potere di stabilire le regole della procedura, tanto nella fase di ammissione con la taratura dei requisiti, quanto nella redazione dei criteri per valutare le offerte. Situazioni in cui, secondo il legislatore, in giurisprudenza – e soprattutto l’ANAC – è possibile un condizionamento del regolare svolgimento del procedimento di gara: in sostanza chi crea le regole del procedimento è in grado – potenzialmente – di piegarle per
     
    propri obiettivi in violazione di principi di imparzialità.
    A conforto della nostra tesi, pesa come un macigno la deliberazione n. 27/2017
    ANAC, da cui ne deriva che il responsabile del servizio non può più presiedere le “proprie” commissioni di gara.
     
    Infatti, secondo l’Autorità guidata da Cantone, “ il dirigente/responsabile del servizio non potrebbe né presiedere né far parte della commissione di gara per essere comunque interessato dall’appalto sia per l’approvazione degli atti di gara sia per una funzione comunque collegata alla stessa esecuzione del contratto. Inoltre, non ne potrebbe, evidentemente, far parte se al contempo sia anche Rup. In questo senso, sempre nel parere si legge che «il Rup di regola ricade nell’ipotesi di incompatibilità prevista dal comma 4 dell’art. 77.”
    Per concludere, qualora sia ancora più utile essere aggiornati, il Tar Puglia, Lecce, Sez. II, con la sentenza del 25 maggio 2017 n. 825 ha sostanzialmente stabilito che: “Il Presidente del seggio di gara non deve aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
     
    2.In ordine alle incompatibilità del seggio di gara previste dal d.lgs. n. 50/2016 non è possibile alcuna distinzione tra “atti dovuti”, per cui opererebbe la relativa disciplina, e altri tipi di atti, per cui non opererebbe.
     
    3.Tra i componenti del seggio di gara non deve sussistere alcun rapporto gerarchico”.
    Come si evince chiaramente, dunque, le gare per la gestione dei parcheggi lungo la fascia costiera 2017/2018 e nel centro Città, sono viziate e di conseguenza illegittimamente assegnate, oltre che annullabili dai giudici amministrativi.
    Abbiamo preferito attendere la scadenza del 35esimo giorno dalla aggiudicazione provvisoria al fine di evitare strumentalizzazioni e tendere di dare spunto a ricorsi al Tar con ampia possibilità di accoglimento.
    Auspichiamo, infine, che l’incompatibilità del Dirigente Settore Patrimonio resti confinata agli aspetti amministrativi e non emergano ulteriori aspetti che minerebbero l’intero operato dell’Ente.”
  • Mancata trasparenza: con l’ANAC finisce il gioco delle tre carte.

    Tutto ha avuto inizio quando, nel mese di settembre 2015, si stava per concludere la gara per l’assistenza specialistica degli alunni disabili nelle scuole, poi vinta dall’ATI Csm-Anche Noi-Centro Sipsi.
    Ebbene, per questa procedura d’appalto il bando non è stato mai pubblicato, violando plurime norme in materia di trasparenza.
    Abbiamo preso carta e penna, evidenziando plurime anomalie sulla mancata pubblicazione di atti da parte del Comune di Eboli e dell’amministrazione targata Cariello.
    L’Autorità Nazionale Anticorruzione, previo verifica dei requisiti, ha avviato un procedimento di vigilanza ai fini del rispetto del d.lgs. 33/2013.
    Pochi giorni fa è arrivata la relazione finale che, ovviamente, da ragione alle nostre doglianze e sbugiarda l’allegra “band” che governa malamente il nostro Ente.
    Infatti, gli uomini di Cantone, con i loro poteri ispettivi azionati dal nostro esposto, hanno rilevato in data 5 e 6 aprile 2016 gravi carenze di contenuto della sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” con riferimento alla omessa/incompleta pubblicazione delle delibere a contrarre, degli elenchi annuali in adempimento all’art.1, co.32, l.190/2012, dei bandi di gara; delle informazioni sulle singole procedure, degli avvisi sui risultati, degli avvisi di preinformazione, degli avvisi sul sistema di qualificazione e l’omessa pubblicazione del documento di attestazione OIV relativo al 2016.
    Si sa, sbagliare è umano ma perseverare è diabolico.
    Il Comune e l’amministrazione comunale hanno tentato di ottemperare alla normativa ma la successiva verifica della sezione “Amministrazione trasparente” effettuata dall’Ufficio in data 25/26 settembre 2017 – al fine di addivenire all’atto conclusivo del procedimento – ha evidenziato il permanere di carenze nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, con riferimento a:

    – Delibere a contrarre: non risultano sempre pubblicate le delibere per affidamenti annualità 2016 e 2017;
    – Bandi di gara: non sono risultati pubblicati i bandi relativi all’affidamento omissis (procedure del 7/2/2014 e 16/2/2016);
    – Datirelativi alle singole procedure di gara ex art. 37 del d.lgs. 33/2013: non sempre risultano complete le informazioni su procedure di affidamento relative ad es. importo somme liquidate, tempi di completamento;
    – Avvisi sui risultati della procedura di affidamento:non risultano pubblicati gli avvisi su procedure di affidamento;

    e in relazione ai nuovi obblighi di pubblicazione introdotti dal d.lgs. 97/2016, è risultata l’omessa pubblicazione di:

    – Provvedimenti di esclusione e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali;
    – Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
    -Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti;
    -Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;
    -Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile.

    Il consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduto dal Presidente Raffaele Cantone, nella seduta del 11 ottobre 2017 ha dovuto emettere un provvedimento d’ordine volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza, con il contestuale adeguamento del sito web istituzionale del Comune di Eboli alle previsioni del d.lgs. 33/2013, ricordando che in caso di mancato riscontro si procederà con sanzioni.
    Il provvedimento è stato comunicato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’amministrazione comunale nonché all’organismo indipendente di valutazione (OIV).
    Una figuraccia che non registra precedenti nella storia della politica nostrana e che gli ebolitani porteranno in ricordo della peggior giunta dal dopoguerra ad oggi.
    Come dimostrato le nostre azioni sono sempre volte al rispetto della #trasparenza ed #imparzialità dell’azione amministrativa, nonostante la resistenza di Dirigenti comunali e amministrazione dilettantistica.
    Continueremo a vigilare e richiedere l’intervento delle Autorità preposte, al fine di riportare la #legalità al centro dei procedimenti da adottare

  • Immobili al centro storico: il paese dei balocchi e lo scandalo continua

    Sarà il clima natalizio oppure la bontà di questa amministrazione comunale, ma quanto pubblicato in questi minuti non può e non deve passare inosservato.
    Ad Eboli, lo ripetiamo da mesi, esiste un grave problema di illegalità e parzialità dell’azione amministrativa nella gestione del patrimonio comunale.
    Tanti tantissimi giovani per comprare un appartamento dove risiedere, a causa delle difficoltà economiche, accedono ad un mutuo e con grandi sacrifici di anno in anno pagano il dovuto.
    Nella nostra Città, invece, accade il contrario.
    Per gli immobili nel centro storico adibiti ad abitazione si è generato un sistema di favoritismi vergognoso che ha permesso l’immissione nel possesso dei beni senza però incassare le somme spettanti nelle casse comunali.
    Soltanto grazie al lavoro svolto dalla Commissione Controllo e garanzia abbiamo potuto verificare l’elenco completo dei morosi e singole situazioni debitorie che lasciano di stucco.
    Stiamo parlando di ben 68 appartamenti venduti con bandi pubblici a partire dal 2001 per un valore totale pari ad € 5.785.365,34.
    Ad oggi risultano versati solo € 4.158.884,62, nonostante i privati abitino e si siano immessi nel possesso dei beni.Si registra dunque un ammanco per il Comune pari ad € 1.626.480.72 di somme che i singoli ancora non hanno versato.
    In alcuni casi si è proceduto al solo versamento del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo finale, senza poi procedere alla dazione finale.
    Tra i morosi in elenco compaiono anche congiunti di amministratori locali e volti noti.
    Lo abbiamo detto in consiglio comunale nella seduta del 27 novembre, quando si affrontò proprio la delicata tematica della gestione del patrimonio comunale, tra evidenti favoritismi e diffuse illegalità.
    Oggi siamo costretti a ritornare sulla tematica, a seguito della pubblicazione della determina n. 2437 del 13/12/2017.
    La Sig.ra M.S. in data 14.01.2005 e successivamente in data 06.08.2005, stipula i contratti per l’acquisto di due immobili adibiti ad uso abitativo nel centro storico, specificamente i lotti Tf1 e Tf2 entrambi siti in via Marcangione.
    Per il lotto TF2 il prezzo d’acquisto era fissato in € 59.650,77 ma risultano versati solo €29.830,46, mentre per il secondo appartamento il valore di vendita era stato fissato in € 36.565,15 ma, anche in questo caso, sono stati versati solo una parte dei soldi ovvero € 10.969,51.
    Dopo ben dodici 12 anni di mancato incasso da parte del Comune per un totale di € 55.416,90,senza nessuna azione di recupero crediti messa in atto né uno sfratto per morosità, il Resp. del Settore Patrimonio ha avallato una scelta inconcepibile.
    In pratica è stata concessa l’ulteriore possibilità di scorporare una somma anticipata per l’acquisto del fabbricato T1, a seguito di rinuncia, per compensare la spesa del fabbricato T2 che, allo stato, mancherebbe ancora del saldo finale.
    Ma vi è di più.
    Si parla addirittura di “opere di completamento dell’alloggio TF2” che, previa verifica e quantificazione delle stesse da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici, potranno essere riconosciute e, dunque, ulteriormente scorporate.
    In questi minuti abbiamo depositato una interrogazione comunale urgente per sapere: 1) perché non si è proceduto allo sfratto per #morosità di tutti gli acquirenti; 2) perché non è stata avviata alcuna azione di recupero crediti nei confronti degli stessi; 3) se i relativi contratti sottoscritti prevedono clausole di rescissione in caso di mancato pagamento;4) se si, perché non vengono risolti; 5) quali motivazioni economiche hanno spinto il Resp. Settore Patrimonio ad avallare una scelta che comporta un mancato incasso certificato per l’Ente pari ad € 55.000; 6) come è stata utilizzata l’abitazione denominata T1 nei dodici anni di possesso e se è stata concessa in fitto a terzi; 7) come è stata utilizzata l’abitazione denominata T2 sino ad oggi e se è stata concessa in fitto a terzi.
    La battaglia per risanare i conti del Comune continuerà investendo la Corte dei Conti per accertare le responsabilità di questo enorme #scandalo erariale.